Titolo VII - Dei Delitti Contro La Fede Pubblica

Articolo 475 Codice Penale

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · Libro Secondo - Dei Delitti In Particolare · Titolo VII - Dei Delitti Contro La Fede Pubblica

Pena accessoria

Dispositivo

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza [36] ^(1).

È qui prevista l'obbligatorietà della pena accessoria, che dunque non è rimessa alla discrezionalità del giudice.

---