Articolo 475 Codice Penale
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · Libro Secondo - Dei Delitti In Particolare · Titolo VII - Dei Delitti Contro La Fede Pubblica
Pena accessoria
Dispositivo
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza [36] ^(1).
È qui prevista l'obbligatorietà della pena accessoria, che dunque non è rimessa alla discrezionalità del giudice.
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