Articolo 433 Codice Penale
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · Libro Secondo - Dei Delitti In Particolare · Titolo VI - Dei Delitti Contro Lincolumita Pubblica
Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari
Dispositivo
^(1)Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da quattro a otto anni.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da cinque a venti anni.
(1) Articolo inserito dall’art. 8, comma 1, L. 28 aprile 2015, n. 58.
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