Titolo II - Estradizione

Articolo 713 Codice di Procedura Penale

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 · Libro Undicesimo - Rapporti Giurisdizionali Con Autorita Straniere · Titolo II - Estradizione

Misure di sicurezza applicate all'estradato

Dispositivo

1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale ^(1).

(1) Si ritiene che la norma si riferisca sia alle ipotesi di differimento di una misura non ancora iniziata sia ai casi di sospensione di una già in corso.

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