Articolo 696 quinquies Codice di Procedura Penale
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 · Libro Undicesimo - Rapporti Giurisdizionali Con Autorita Straniere · Titolo I Bis - Principi Generali Del Mutuo Riconoscimento Delle Decisioni E Dei Pr
Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri
Dispositivo
1. L'autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. È in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
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