Articolo 543 Codice di Procedura Penale
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 · Libro Settimo - Giudizio · Titolo III - Sentenza
Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno
Dispositivo
1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'articolo [186] del codice penale ^(1) è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza [536].
2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice.
3. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile può provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall'obbligato [694].
(1) La pubblicazione della sentenza in questi casi non opera come pena accessoria, ma come mezzo per riparare al danno patito. Ne sono un esempio le ipotesi di calunnia (art.368) o diffamazione (art.595).
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