Titolo I - Disposizioni Generali

Articolo 120 Codice di Procedura Penale

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 · Libro Secondo - Atti · Titolo I - Disposizioni Generali

Testimoni ad atti del procedimento

Dispositivo

1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento [196], [245], [249], [250]:

a) i minori degli anni quattordici [497] e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;

b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.

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Massime giurisprudenziali

Cass. pen. n. 23979/2008

Il minore degli anni quattordici può essere sentito, a norma dell'art. 196 cod.proc.pen., in qualità di testimone in ordine ai fatti del procedimento penale, dovendosi applicare il divieto previsto dall'art. 120 cod.proc.pen. solo alla testimonianza ad atti del procedimento. (Dichiara inammissibile, App. Messina, 5 Luglio 2005).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 23979 del 11 marzo 2008)