Articolo 426 Codice di Procedura Penale
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 · Libro Quinto - Indagini Preliminari E Udienza Preliminare · Titolo IX - Udienza Preliminare
Requisiti della sentenza
Dispositivo
1. La sentenza contiene ^(1):
a) l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata [125] 2];
b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
c) l'imputazione;
d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata [192], [546] 1 lett. e)];
e) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati [537];
f) la data e la sottoscrizione del giudice [110], [111].
2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.
3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo [125] comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice ^(2).
(1) Si ricordi che la sentenza può poi presentare dei contenuti eventuali ovvero la pronuncia di falsità di atti o documenti a norma dell'art.537e la pronuncia sulle spese del procedimento.
(2) Trattasi di ipotesi tassative di nullità della sentenza di non luogo a procedere.
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Massime giurisprudenziali
Cass. pen. n. 27412/2010
La mancata indicazione nel dispositivo della sentenza di non luogo a procedere della causa del proscioglimento non integra un mero errore materiale, ma determina la nullità della sentenza medesima. (Annulla con rinvio, Gip Trib. Ariano Irpino, 06/10/2009).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 27412 del 24 giugno 2010)
Cass. pen. n. 2325/1997
Il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale è possibile ogni volta che il provvedimento mostri una difformità meramente esteriore tra il pensiero del giudice e la sua manifestazione. E' legittimo perciò il ricorso a tale rimedio nell'ipotesi in cui il pensiero del giudice, in sede di udienza preliminare, emerga inequivocabile dal tenore del dispositivo letto in udienza, destinato a prevalere sulla sentenza successivamente depositata, con il quale si dichiara non doversi procedere nei confronti di alcuni degli imputati e per alcune delle contestazioni e dalla contemporanea emissione del decreto di citazione a giudizio per altri imputati e per altre contestazioni, anche se, per errore materiale, la sentenza contenga ancora l'indicazione delle imputazioni e degli imputati per i quali è stata assunta diversa decisione.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2325 del 17 dicembre 1997)