Titolo II - Dellespropriazione Forzata

Articolo 536 Codice di Procedura Civile

R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 · Libro Terzo - Del Processo Di Esecuzione · Titolo II - Dellespropriazione Forzata

Trasporto e ricognizione delle cose da vendere

Dispositivo

Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l'incanto, e può richiedere l'intervento della forza pubblica ^(1).

In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento [518] ^(2).

(1) Quando il luogo della vendita è diverso da quello in cui sono custoditi i beni pignorati, l'incaricato della vendita deve curare obbligatoriamente il trasporto dei beni nel luogo stabilito per l'incanto. Invero, la vendita dei beni avvenuta senza il preventivo trasporto è nulla ed opponibile ai sensi dell'art.617.

(2) La norma in esame offre uno spunto di riflessione in tema di responsabilità penale. Infatti, sotto il profilo penale è possibile rilevare il reato di sottrazione di bene pignorato di cui all'art. 388 del c.p.V comma ed il reato di sottrazione di beni pignorati ad istanza dello Stato o di altro ente pubblico ai sensi dell'art. 388 del c.p.IV comma. Inoltre, può avere una rilevanza il comportamento del custode che risulti irreperibile il giorno dell'accesso fissato dall'ufficiale giudiziario o che non permetta il rinvenimento nè il prelievo dei beni pignorati.

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