Titolo II - Dellespropriazione Forzata

Articolo 517 Codice di Procedura Civile

R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 · Libro Terzo - Del Processo Di Esecuzione · Titolo II - Dellespropriazione Forzata

Scelta delle cose da pignorare

Dispositivo

Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di piu' facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della meta' ^(1).

In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito ^(2) che ritiene di sicura realizzazione [520] ^(3).

(1) La formulazione attuale dell'articolo in esame è dettata dalla Legge 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.Il testo precedente recitava:"Art. 517. (Scelta delle cose da pignorare)Il pignoramento, quando non v'e` pregiudizio per il creditore, deve essere eseguito preferibilmente sulle cose indicate dal debitore.In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione."

(2) I titoli di credito vengono assoggettati all'espropriazione mobiliare per la loro peculiare caratteristica di consistere in documenti cartacei (dunque pignorabili, al pari di ogni altro bene mobile) nei quali è incorporata la promessa di effettuare una prestazione. Tutti gli altri crediti che il debitore vanta presso terzi e che non sono incorporati in titoli, essendo beni immateriali, possono essere pignorati soltanto nelle forme peculiari dell'espropriazione presso il terzo debitore (v.543). Sono assoggettati alla medesima forma di pignoramento i titoli rappresentativi di merci.

(3) Le eventuali opposizioni dirette a contestare la scelta dei beni da pignorare devono proporsi ai sensi dell'art.617(opposizione agli atti esecutivi).

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