Titolo I - Degli Organi Giudiziari

Articolo 6 Codice di Procedura Civile

R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 · Libro Primo - Disposizioni Generali · Titolo I - Degli Organi Giudiziari

Inderogabilità convenzionale della competenza

Dispositivo

La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge ^(1).

(1) Un'importante eccezione al principio della inderogabilità convenzionale della competenza è rappresentata dalla disciplina relativa alla competenza territoriale di cui all'art.28.

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