Titolo I - Degli Organi Giudiziari

Articolo 55 Codice di Procedura Civile

R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 · Libro Primo - Disposizioni Generali · Titolo I - Degli Organi Giudiziari

Responsabilità civile del giudice

Dispositivo

[Il giudice è civilmente responsabile soltanto:

1) quando nell'esercizio delle sue funzioni è imputabile di dolo, frode o concussione;

2) quando senza giusto motivo rifiuta, omette o ritarda di provvedere sulle domande o istanze delle parti e, in generale, di compiere un atto del suo ministero.

Le ipotesi previste nel numero 2 possono aversi per avverate solo quando la parte ha depositato in cancelleria istanza al giudice per ottenere il provvedimento o l'atto, e sono decorsi inutilmente dieci giorni dal deposito.]

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