Articolo 1162 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Terzo - Della Proprieta · Titolo VIII - Del Possesso
Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri
Dispositivo
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri [1156], [2683]; c. nav. 146, 753], in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione ^(1).
Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l'usucapione si compie col decorso di dieci anni ^(2).
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento.
(1) Il comma 1 si riferisce all'usucapione speciale di beni mobili iscritti in pubblici registri.
(2) Il comma 2 riguarda l'usucapione ordinaria di beni mobili iscritti in pubblici registri.
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