Titolo VII - Della Comunione

Articolo 1107 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Terzo - Della Proprieta · Titolo VII - Della Comunione

Impugnazione del regolamento

Dispositivo

Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all'autorità giudiziariail regolamento della comunione entro trenta giorni ^(1) dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti ^(2) il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. L'autorità giudiziaria decide con un'unica sentenza sulle opposizioni proposte [1109].

Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa ^(3) dai singoli partecipanti.

(1) E' un termine di decadenza, come tale non soggetto ad interruzione (2964).Si è ritenuto che il termine non trovi applicazione nei casi in cui il regolamento pregiudichi i diritti fondamentali di proprietà della minoranza dissenziente: il tal caso, esso sarebbe affetto da nullità assoluta ed insanabile.

(2) Il primo comma permette l'impugnazionedel regolamento da parte dei dissenzienti, degli assenti e dei presenti ma astenuti.Trattandosi di ordinaria amministrazione, la legittimazione attiva spetta altresì all'usufruttuariopro quota.

(3) Per aventi causa si intendono, oltre all'acquirente, anche il comodatario ed il conduttore.

---