Titolo V - Dellusufrutto Delluso E Dellabitazione

Articolo 1001 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Terzo - Della Proprieta · Titolo V - Dellusufrutto Delluso E Dellabitazione

Obbligo di restituzione. Misura della diligenza

Dispositivo

L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'articolo [995] ^(1).

Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia ^(2).

(1) La regola è in sintonia col diritto di usufrutto (art. 978 del c.c.), nonché con il contenuto del quasi usufrutto (art. 995 del c.c.).

(2) Se la gestione di un fondo rustico è affidata a terzi, l'usufruttuario è diligente se vigila con costanza sulle sue opere, provvedendo, in particolare, a mantenere immutata la naturale destinazione del fondo, nonché la sua capacità reddituale e il suo godimento.

---

Massime giurisprudenziali

Cass. civ. n. 699/1976

L'usufruttuario deve godere il bene impiegando la diligenza del buon padre di famiglia e, pertanto, quando l'usufrutto abbia ad oggetto un fondo rustico la cui gestione sia stata affidata a terzi, è obbligato a controllare che siano compiute tutte le attività necessarie per conservare immutate la naturale destinazione del fondo e la normale efficienza dell'organizzazione, in modo da impedire, nel caso di terreni arborati e con piante fruttifere, che l'inaridimento di queste sia dovuto a mancanza di cure idonee.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 699 del 2 marzo 1976)