Titolo V - Della Prescrizione E Della Decadenza

Articolo 2962 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Sesto - Della Tutela Dei Diritti · Titolo V - Della Prescrizione E Della Decadenza

Compimento della prescrizione

Dispositivo

In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine ^(1).

(1) Le attività giuridiche, nella quasi totalità dei casi, devono essere compiute in periodi di tempo determinati. Da qui la necessità, alla quale risponde la disposizione, di regole che stabiliscono come i termini devono essere calcolati. Ci si avvale del calendario comune (gregoriano), anche se la disciplina uniformemente dettata non sempre risulta sufficiente a dirimere le innumerevoli incertezze in merito.

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