Articolo 2892 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Sesto - Della Tutela Dei Diritti · Titolo III - Della Responsabilita Patrimoniale Delle Cause Di Prelazione E Della C
Divieto di proroga dei termini
Dispositivo
I termini fissati dal secondo comma dell'articolo [2889] e dal primo comma dell'articolo [2891] non possono essere prorogati ^(1).
(1) I terminiexartt.2889e2891, comma 1, vengono resi improprogabili e non soggetti ad alcuna possibilità di sospensione, nemmeno nel caso di eccezioni poste in essere dal terzo acquirente ai sensi dell'art.2859.
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