Titolo III - Della Responsabilita Patrimoniale Delle Cause Di Prelazione E Della C

Articolo 2876 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Sesto - Della Tutela Dei Diritti · Titolo III - Della Responsabilita Patrimoniale Delle Cause Di Prelazione E Della C

Limiti della riduzione

Dispositivo

La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela ^(1).

(1) Attraverso questa disposizione, il legislatore tenta di assicurare un adeguato margine di sicurezza per prevenire eventuali possibili svalutazioni dovute ad oscillazioni del mercato immobiliare, a volte maggiori rispetto a quelle prevedibili, stabilendo così, tramite il richiamo implicito all'art.2873, comma 3, determinate restrizioni all'interno delle quali le azioni di riduzione possono essere gestite.

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Massime giurisprudenziali

Cass. civ. n. 9886/2025

La riduzione dell'ipoteca giudiziale, secondo l'art. 2876 c.c., deve rispettare l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela. In assenza di specifiche prove a carico della parte che invoca la riduzione, l'importo complessivo fatto oggetto di garanzia reale e il valore dei beni gravati ritenuti dal giudice congrui non possono subire ridimensionamenti.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 9886 del 15 aprile 2025)

Cass. civ. n. 6533/2016

Il creditore che, senza adoperare la normale diligenza, iscriva ipoteca su beni per un valore sproporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri previsti dagli artt. 2875 e 2876 c.c., incorre, qualora sia accertata l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta l'ipoteca giudiziale medesima, nella responsabilità prevista dall'art. 96, comma 2, c.p.c., configurandosi un abuso della garanzia patrimoniale in danno del debitore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6533 del 5 aprile 2016)