Titolo I - Della Trascrizione

Articolo 2686 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Sesto - Della Tutela Dei Diritti · Titolo I - Della Trascrizione

Sentenze

Dispositivo

Devono essere trascritte, agli effetti dell'articolo [2644], le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo [2684] in forza di un titolo non trascritto [2651] ^(1).

(1) Si tratta delle sentenze da cui risultano estinti per prescrizione, acquistati per usucapione (o in qualsiasi altro modo non soggetto a trascrizione) i diritti di proprietà, comunione, usufrutto e uso (v.2684nn. 1 e 2).

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