Titolo I - Della Trascrizione

Articolo 2670 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Sesto - Della Tutela Dei Diritti · Titolo I - Della Trascrizione

Spese della trascrizione

Dispositivo

Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda, salvo il diritto al rimborso verso l'interessato [1475].

Se più sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato [1314] ^(1).

(1) Nell'ipotesi in cui vi siano più interessati, la disposizione stabilisce l'obbligo di rimborsopro quota, essendo invece da escludere l'adempimento solidale (v.1292).

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