Articolo 2656 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Sesto - Della Tutela Dei Diritti · Titolo I - Della Trascrizione
Forme per l'annotazione
Dispositivo
L'annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione, in quanto applicabili [2692] ^(1).
(1) Confronta con l'art.2655.
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