Articolo 2607 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo X - Della Disciplina Della Concorrenza E Dei Consorzi
Modificazioni del contratto
Dispositivo
Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti ^(1) i consorziati [2604], [2611], n. 3].
Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità [1350], n. 13, [2612], [2725].
(1) A differenza dell'art.2606, il quale richiede che le decisioni per l'attuazione del consorzio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati, l'art.2607richiede il voto unanime di tutti i membri per disporre delle modifiche contrattuali.
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Massime giurisprudenziali
Cass. civ. n. 13742/2024
L'adesione di un nuovo soggetto ad un contratto di consorzio (ed in genere ad un contratto cd. aperto) si configura come modificazione soggettiva dell'originario contratto e deve avvenire secondo le modalità indicate nell'art 1332 c.c. e con l'osservanza della forma scritta stabilita per il contratto originario.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 13742 del 17 maggio 2024)
Cass. civ. n. 4208/1981
L'adesione di un soggetto ad un consorzio, comportando modificazione del contratto plurilateraleexart. 2607 c.c., deve farsi, al pari della costituzione del consorzio (art. 2603 c.c.), per iscritto a pena di nullità. All'uopo non occorre la creazione di un unico documento, essendo sufficiente che attraverso uno o più atti scritti risultino i requisiti sostanziali, particolarmente quelli volitivi, riferibili a tutti i consorziati ed al soggetto aderente, idonei alla costituzione di nuove situazioni giuridiche.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4208 del 29 giugno 1981)