Articolo 2063 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo I - Della Disciplina Delle Attivita Professionali
Oggetto
Dispositivo
Le ordinanze corporative [2064], [2065] per il coordinamento della produzione e degli scambi possono avere per oggetto:
1) la disciplina unitaria della produzione;
2) il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali;
3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.
Le materie indicate nel n. 2 possono anche, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, formare oggetto di accordi economici collettivi tra le associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate ^(1).
(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, è da ritenersi inapplicabile, in quanto incompatibile con il R.D.L. 9.08.1948, n. 721 e il D. lgs 23.11.1944, n. 369.
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