Titolo II - Dei Contratti In Generale

Articolo 1410 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo II - Dei Contratti In Generale

Rapporti fra cedente e cessionario

Dispositivo

Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto ^(1).

Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto [1942], [1944] ^(2).

(1) Il cedente è sempre tenuto allaveritas nominis, cioè a garantire la validità del contratto (v.1266c.c.).

(2) In tal caso il cedente risponde anche dellabonitas nominis(v.1266c.c.).

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