Articolo 1377 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo II - Dei Contratti In Generale
Trasferimento di una massa di cose
Dispositivo
Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate [1537] ^(1).
(1) Massa di cose si ha, ad esempio, considerando come oggetto della compravendita (1470c.c.) tutta la stoffa presente in un magazzino, anche se debba essere misurata per stabilirne il prezzo complessivo.
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