Articolo 444 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Primo - Delle Persone E Della Famiglia · Titolo XIII - Degli Alimenti
Adempimento della prestazione alimentare
Dispositivo
L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto ^(1).
(1) Le ragioni sottese alla norma (la quale libera il debitore, adempiente secondo le modalità prescritte) sono quelle di libertà dell'alimentante diligente.
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