Titolo VII - Dello Stato Di Figlio

Articolo 278 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Primo - Delle Persone E Della Famiglia · Titolo VII - Dello Stato Di Figlio

Autorizzazione all'azione

Dispositivo

^(1)Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251 ^(2).

(1) L'articolo è stato così sostituito dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, con decorrenza dal 7 febbraio 2014.

(2) Formulazione precedente:Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'articolo 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato.Possono essere ammesse dal giudice quando vi è statorattoo violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento.La Corte costituzionale con sentenza 28 novembre 2002 n. 494, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il co. I"nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art.251, c. 1, del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato"poichè comporta la discriminazione dei figli incestuosi, in contrasto con i principi della Costituzione (in particolare dell'art.30) sulla tutela dei figli. Si è così peraltro ribadito il diritto di ogni figlio ad ottenere unostatus filiationis, elemento costituivo della cd. identità personale protetta anche dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (artt. 7 e 8).

---

Massime giurisprudenziali

Cass. civ. n. 215/1974

Il divieto di ricerca della paternità posto dall'art. 278 c.c. nei casi in cui sia vietato il riconoscimento, opera agli effetti della dichiarazione giudiziale della paternità e non quando il relativo accertamento sia necessario a fini diversi. (Nella specie, è stato ritenuto inoperante il divieto ai fini della pronunzia sulla domanda di separazione coniugale).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 215 del 28 gennaio 1974)