Articolo 275 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Primo - Delle Persone E Della Famiglia · Titolo VII - Dello Stato Di Figlio
Pena in caso di inammissibilità
Dispositivo
[Il tribunale, se dichiara inammissibile l'azione, può condannare l'istante al pagamento di una pena pecuniaria da lire trecento a lire cinquemila]
---