Articolo 323 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Primo - Delle Persone E Della Famiglia · Titolo IX - Della Responsabilita Genitoriale E Dei Diritti E Doveri Del Figlio Art
Atti vietati ai genitori
Dispositivo
^(1)I genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore [1471] n. 3].
Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati ^(2) su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa [1425].
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore [1260] ss.].
(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 146 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) Con tale norma si mira ad evitare qualsiasi danno economico a carico del figlio derivante dall'acquisto da parte di un genitore di beni o utilità presenti nel patrimonio del figlio; il conflitto di interessi viene punito con la comminatoria di annullabilità di qualsiasi tipo di atto - estensivamente inteso - tra i soggetti indicati.
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