Articolo 53 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Primo - Delle Persone E Della Famiglia · Titolo IV - Dellassenza E Della Dichiarazione Di Morte Presunta
Godimento dei beni
Dispositivo
Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.
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