Titolo I - Delle Persone Fisiche

Articolo 4 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Primo - Delle Persone E Della Famiglia · Titolo I - Delle Persone Fisiche

Commorienza

Dispositivo

Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento ^(1).

(1) Cfr. L. 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte); art. 21, L. 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) che conferma come la sopravvivenza debba essere valutata in base alla legge del rapporto implicato.

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Massime giurisprudenziali

Cass. civ. n. 963/1986

Chi intende avvalersi degli effetti giuridici scaturenti dalla sopravvivenza di una persona ad un'altra deve fornire prova certa.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 963 del 18 febbraio 1986)