
Il codice civile disciplina l'impresa e la società rispettivamente all'articolo 2082 c.c. e all'art. 2247 c.c. Ciò premesso, deve evidenziarsi che l'art. 2082 (impresa) non fa riferimento allo scopo di lucro; mentre l'art. 2247 non richiama il concetto di attività di impresa e di professionalità.
Secondo una parte della dottrina (tra cui Ferri) e parte della giurisprudenza (Cass. 10 agosto 1979, n. 4644): le società commerciali acquistano sempre la qualifica di imprenditore con la conseguenza che la società è imprenditore ed è esposta a fallimento anche quando non abbia iniziato l'attività di impresa.
Secondo altra parte della dottrina (tra cui Galgano e Abadessa), è ammissibile una società senza impresa dal momento che l'art. 2247 non richiede che l'attività economica sia esercitata professionalmente. Pertanto, il concetto di società dovrebbe essere inteso come un concetto più ampio di quello di impresa collettiva.
Nell'alveo delle società senza impresa (cioè non assoggettabili a fallimento) possono essere ricondotte:
Un altro tipo di impresa rispetto alla quale è discussa la natura societaria è l'impresa coniugale (i.e. l'azienda gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio):
Società e comunione sono due concetti estremamente diversi dal momento che i comunisti, a differenza dei soci, non esercitano alcun tipo di attività produttiva ma si limitano a godere dei beni caduti in comunione. Inoltre, nel caso della comunione non viene ad esistenza un nuovo soggetto giuridico ma semplicemente una situazione di contitolarità.
Tra le figure affini al contratto di società, vi rientrano:
Più discussa rispetto alle ipotesi sopra trattate, è la differenza tra società e associazioni.
Secondo una parte della dottrina (tra cui Zanelli), la differenza tra società e associazione risiede nel fatto che la società deve necessariamente esercitare attività economica, mentre l'associazione svolge attività non economica.
Secondo la dottrina prevalente (tra cui Galgano e Campobasso), la differenza tra società ed associazione riguarda l'assenza in quest'ultima del c.d. scopo di lucro soggettivo. L'associazione, infatti, può svolgere attività economica (e, dunque, può assumere la qualità di imprenditore ed essere dichiarata fallita), ma non può distribuire tra gli associati i risultati di tale attività. Si aggiunge, inoltre, che nelle associazioni l'elemento personale è meno rilevante e, pertanto, è possibile che si assista ad un continuo cambio di soggetti coinvolti nell'attività associativa.
Particolari ipotesi che devono essere ricordate sono: