
La diluzione rappresenta un evento naturale nelle società in crescita. Tuttavia, costituisce altresì una fattore di preoccupazione per gli investitori facendo sorgere la necessità di disciplinare la loro posizione in relazione a future operazioni sul capitale sociale.
👉🏻 Diluzione: riduzione della percentuale di partecipazione al capitale sociale come conseguenza di un aumento di capitale

Per evitare l’effetto dilutivo, è possibile pattuire le c.d. clausole antidiluzione.
👉🏻 La clausola antidiluizione riconosce in capo al beneficiario il diritto a non vedere “diluita” la propria partecipazione al capitale sociale, qualora venissero deliberati futuri aumenti di capitale sociale a pagamento.
Queste clausole si prefiggono la protezione dell’investitore in caso di futuro round d’investimento con emissione di partecipazioni ad un prezzo inferiore a quello pagato all’ingresso della società. Pertanto, questo tipo di clausola permette l’assegnazione gratuita ad un determinato socio di un numero di azioni o quote anche quando il socio non partecipi all’aumento di capitale quando senza effettuare nuovi conferimenti.


In questo caso, gli investitori di serie A - pur avendo una percentuale minore di azioni – vedono aumentato il valore dell’investimento che passa da 8 (4 milioni x 2€) a 16 milioni (4 milioni x 4€)

In questo caso, gli investitori di serie A vedono diminuito il valore dell’investimento che passa da 8 (4 milioni x 2€) a 4 milioni (4 milioni x 1€). Si tratta di un finanziamento dilutivo che penalizza gli investitori del Round A.
Per ovviare alle problematiche generate dai finanziamenti dilutivi, è possibile prevedere meccanismi antidilutivi che possono essere distinti in:
Le clausole anti-diluizione rappresentano ipotesi di conferimenti non proporzionali che possono prevedere l’assegnazione di azioni o quote senza alcun conferimento da parte del socio beneficiario.
Società per azioni
✍🏻 Art. 2346, comma 4. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. ((Lo statuto)) può prevedere una diversa assegnazione delle azioni.
Società a responsabilità limitata
✍🏻 Art. 2468, comma 2. Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.
✍🏻 Art. 2468, comma 3. Resta salva la possibilita' che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della societa' o la distribuzione degli utili.
Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. o di s.r.l. che prevedono l’obbligo, in caso di futuri aumenti di capitale sociale a pagamento, con o senza diritto di opzione, di assegnare gratuitamente un determinato numero di azioni o quote di nuova emissione a favore dei titolari di una categoria di azioni o quote (o a favore di uno o più singoli soci di s.r.l.), allorché detti aumenti di capitale siano deliberati a un prezzo inferiore all’importo stabilito dalla clausola stessa, al fine di evitare la diluizione del valore delle azioni o quote della categoria protetta anche qualora i relativi titolari non partecipassero ai nuovi aumenti.
Resta ferma la necessità, come in ogni caso di assegnazione non proporzionale delle azioni o delle quote ai sensi degli artt. 2346, comma 4, e 2468, comma 2, c.c., che l’ammontare totale dei conferimenti effettuati dai sottoscrittori diversi dai titolari della categoria protetta sia almeno pari all’ammontare dell’aumento di capitale effettivamente sottoscritto.
Il diritto di vedersi assegnato gratuitamente un numero di azioni o quote di nuova emissione, di compendio del nuovo aumento di capitale, senza effettuare nuovi conferimenti, per un ammontare tale da conseguire l’effetto anti-diluitivo, può costituire un “diritto diverso” che connota una categoria di azioni o di quote ai sensi degli artt. 2348 c.c. o 26, comma 2, d.l. 179/2012 (o che si aggiunge ad altri diritti diversi della categoria “protetta”) oppure un “diritto particolare” ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c.”
👉🏻 Massima e Motivazione